Articolo 6 Le disposizioni della presente Convenzione non impediscono a uno Stato contraente di effettuare prove di controllo su oggetti in metalli preziosi recanti marchi previsti dalla presente Convenzione. Tali prove non potranno essere svolte in modo tale da ostacolare indebitamente l'importazione o la vendita di oggetti in metalli preziosi marchiati conformemente alle disposizioni della presente Convenzione.