(Convenzione-art. 6)
                             Articolo 6 
 
    Le disposizioni della presente Convenzione non impediscono a  uno
Stato contraente di effettuare  prove  di  controllo  su  oggetti  in
metalli preziosi recanti marchi previsti dalla presente  Convenzione.
Tali prove non potranno essere svolte  in  modo  tale  da  ostacolare
indebitamente l'importazione o  la  vendita  di  oggetti  in  metalli
preziosi marchiati conformemente  alle  disposizioni  della  presente
Convenzione.