(Convenzione-art. 7)
                             Articolo 7 
 
    Gli Stati  contraenti,  con  il  presente  atto,  autorizzano  il
depositario  a  registrare  presso  l'Organizzazione  Mondiale  della
Proprieta' Intellettuale (W.I.P.O.), ai sensi  della  Convenzione  di
Parigi per la Protezione della  Proprieta'  Industriale,  il  Marchio
Comune  di  Controllo  descritto  nell'Allegato  II,  quale   marchio
nazionale ufficiale di  garanzia  di  ciascun  Stato  contraente.  Il
depositario e' autorizzato anche a fare cio' nel caso  di  uno  Stato
contraente  in  cui  la  Convenzione  entrera'  in  vigore  in   data
posteriore o nel caso di un nuovo Stato membro.