Articolo 7 Gli Stati contraenti, con il presente atto, autorizzano il depositario a registrare presso l'Organizzazione Mondiale della Proprieta' Intellettuale (W.I.P.O.), ai sensi della Convenzione di Parigi per la Protezione della Proprieta' Industriale, il Marchio Comune di Controllo descritto nell'Allegato II, quale marchio nazionale ufficiale di garanzia di ciascun Stato contraente. Il depositario e' autorizzato anche a fare cio' nel caso di uno Stato contraente in cui la Convenzione entrera' in vigore in data posteriore o nel caso di un nuovo Stato membro.