(Convenzione-art. 8)
                             Articolo 8 
 
    1. Ciascuno Stato contraente deve avere e mantenere una normativa
che proibisca, a pena di sanzioni, qualsiasi contraffazione, modifica
non autorizzata o uso illecito del Marchio Comune di Controllo o  dei
marchi degli uffici del saggio autorizzati che siano stati notificati
ai sensi dell'articolo 5, comma 3, nonche' qualsiasi alterazione  non
autorizzata all'oggetto o modifica o cancellazione  del  marchio  del
titolo o del  marchio  di  responsabilita'  avvenuta  successivamente
all'apposizione del Marchio Comune di Controllo. 
    2. Ciascuno Stato contraente si impegna ad  avviare  procedimenti
legali, ai sensi di tale normativa, qualora un altro Stato contraente
rilevi  o  porti   alla   sua   attenzione   sufficienti   prove   di
contraffazione o uso illecito del Marchio Comune di Controllo  o  dei
marchi degli uffici dei  saggio  autorizzati  o  di  alterazione  non
autorizzata dell'oggetto o alterazione o  cancellazione  del  marchio
del titolo o del marchio di responsabilita' avvenuta  successivamente
all'apposizione del  Marchio  Comune  di  Controllo  o  laddove  piu'
appropriato ad adottare altri provvedimenti adeguati.