Articolo 8 1. Ciascuno Stato contraente deve avere e mantenere una normativa che proibisca, a pena di sanzioni, qualsiasi contraffazione, modifica non autorizzata o uso illecito del Marchio Comune di Controllo o dei marchi degli uffici del saggio autorizzati che siano stati notificati ai sensi dell'articolo 5, comma 3, nonche' qualsiasi alterazione non autorizzata all'oggetto o modifica o cancellazione del marchio del titolo o del marchio di responsabilita' avvenuta successivamente all'apposizione del Marchio Comune di Controllo. 2. Ciascuno Stato contraente si impegna ad avviare procedimenti legali, ai sensi di tale normativa, qualora un altro Stato contraente rilevi o porti alla sua attenzione sufficienti prove di contraffazione o uso illecito del Marchio Comune di Controllo o dei marchi degli uffici dei saggio autorizzati o di alterazione non autorizzata dell'oggetto o alterazione o cancellazione del marchio del titolo o del marchio di responsabilita' avvenuta successivamente all'apposizione del Marchio Comune di Controllo o laddove piu' appropriato ad adottare altri provvedimenti adeguati.