(Convenzione-art. 9)
                             Articolo 9 
 
    1. Qualora uno Stato contraente importatore o uno dei suoi uffici
del saggio autorizzati abbia motivo di ritenere che  un  ufficio  del
saggio in mio Stato contraente esportatore abbia apposto  il  Marchio
Comune  di  Controllo  senza   aver   ottemperato   alle   pertinenti
disposizioni della presente Convenzione, l'ufficio del saggio, che si
presume abbia  marchiato  gli  oggetti,  deve  essere  immediatamente
interpellato   e   deve   prontamente   fornire   tutta   l'opportuna
collaborazione per gli accertamenti del caso.  Nel  caso  in  non  si
dovesse trovare una soluzione  soddisfacente,  ciascuna  delle  parti
potra' sottoporre il caso al Comitato  Permanente,  notificandolo  al
suo Presidente. In tale ipotesi, il Presidente dovra'  convocare  una
riunione del Comitato Permanente. 
    2. Nel caso in cui, ai sensi del comma 1, sia stata sottoposta al
Comitato Permanente una qualsiasi questione, il  Comitato  Permanente
puo', dopo aver concesso alle parti in causa l'opportunita' di essere
sentite, formulare delle raccomandazioni  in  merito  agli  opportuni
provvedimenti da prendere. 
    3. Nel caso in cui, trascorso un ragionevole lasso di tempo,  non
siano state osservate le raccomandazioni di cui  al  comma  2,  o  il
Comitato Permanente non abbia formulato  alcuna  raccomandazione,  lo
Stato Contraente importatore puo', quindi, introdurre  gli  ulteriori
controlli che riterra' necessari sugli oggetti  in  metalli  preziosi
marcati da quello specifico ufficio del  saggio  e  in  ingresso  nel
proprio territorio, incluso il  diritto  a  rifiutare  di  accettare,
temporaneamente,  tali  oggetti.  Tali  provvedimenti  devono  essere
immediatamente comunicati a  tutti  gli  Stati  contraenti  e  devono
essere riesaminati, di quando in quando, dal Comitato Permanente. 
    4. Qualora vi sia la prova di un ripetuto e grave  uso  improprio
del Marchio Comune di Controllo, lo Stato contraente importatore puo'
temporaneamente rifiutarsi di accettare gli oggetti  che  rechino  il
marchio dell'ufficio del saggio coinvolto, che  siano  stati  o  meno
controllati  e  marchiati  secondo  quanto  previsto  dalla  presente
Convenzione. In tale evenienza, lo Stato contraente importatore  deve
darne immediata comunicazione a tutti  gli  Stati  contraenti  ed  il
Comitato Permanente deve riunirsi entro  un  mese  per  esaminare  la
questione.