Articolo 9 1. Qualora uno Stato contraente importatore o uno dei suoi uffici del saggio autorizzati abbia motivo di ritenere che un ufficio del saggio in mio Stato contraente esportatore abbia apposto il Marchio Comune di Controllo senza aver ottemperato alle pertinenti disposizioni della presente Convenzione, l'ufficio del saggio, che si presume abbia marchiato gli oggetti, deve essere immediatamente interpellato e deve prontamente fornire tutta l'opportuna collaborazione per gli accertamenti del caso. Nel caso in non si dovesse trovare una soluzione soddisfacente, ciascuna delle parti potra' sottoporre il caso al Comitato Permanente, notificandolo al suo Presidente. In tale ipotesi, il Presidente dovra' convocare una riunione del Comitato Permanente. 2. Nel caso in cui, ai sensi del comma 1, sia stata sottoposta al Comitato Permanente una qualsiasi questione, il Comitato Permanente puo', dopo aver concesso alle parti in causa l'opportunita' di essere sentite, formulare delle raccomandazioni in merito agli opportuni provvedimenti da prendere. 3. Nel caso in cui, trascorso un ragionevole lasso di tempo, non siano state osservate le raccomandazioni di cui al comma 2, o il Comitato Permanente non abbia formulato alcuna raccomandazione, lo Stato Contraente importatore puo', quindi, introdurre gli ulteriori controlli che riterra' necessari sugli oggetti in metalli preziosi marcati da quello specifico ufficio del saggio e in ingresso nel proprio territorio, incluso il diritto a rifiutare di accettare, temporaneamente, tali oggetti. Tali provvedimenti devono essere immediatamente comunicati a tutti gli Stati contraenti e devono essere riesaminati, di quando in quando, dal Comitato Permanente. 4. Qualora vi sia la prova di un ripetuto e grave uso improprio del Marchio Comune di Controllo, lo Stato contraente importatore puo' temporaneamente rifiutarsi di accettare gli oggetti che rechino il marchio dell'ufficio del saggio coinvolto, che siano stati o meno controllati e marchiati secondo quanto previsto dalla presente Convenzione. In tale evenienza, lo Stato contraente importatore deve darne immediata comunicazione a tutti gli Stati contraenti ed il Comitato Permanente deve riunirsi entro un mese per esaminare la questione.