(Patto internazionale-art. 2)
                             Articolo 2 
 
  1. Ciascuno degli Stati parti del  presente  Patto  si  impegna  ad
operare,  sia  individualmente  sia  attraverso  l'assistenza  e   la
cooperazione  internazionale,  specialmente  nel  campo  economico  e
tecnico, con il massimo delle risorse di  cui  dispone,  al  fine  di
assicurare progressivamente con tutti i mezzi  appropriati,  compresa
in particolare l'adozione di misure legislative, la piena  attuazione
dei diritti riconosciuti nel presente Patto. 
  2. Gli Stati parti del presente Patto si impegnano a garantire  che
i diritti in esso enunciati verranno esercitati senza discriminazione
alcuna, sia essa fondata sulla razza, il colore, il sesso, la lingua,
la  religione,  l'opinione  politica  o  qualsiasi  altra   opinione,
l'origine nazionale o sociale, la condizione economica, la nascita  o
qualsiasi altra condizione. 
  3. I Paesi in via di sviluppo, tenuto il debito conto  dei  diritti
dell'uomo e delle rispettive economie nazionali, possono  determinare
in quale misura essi garantiranno a  individui  non  aventi  la  loro
cittadinanza i diritti economici riconosciuti nel presente Patto.