(Convenzione-art. 10)
(( Articolo 10 - Organismo di coordinamento 
 
  1 Le Parti designano o istituiscono uno o piu' organismi  ufficiali
responsabili del coordinamento, dell'attuazione, del  monitoraggio  e
della  valutazione  delle  politiche  e  delle  misure  destinate   a
prevenire e contrastare ogni forma di violenza oggetto della presente
Convenzione.  Tali  organismi  hanno  il  compito  di  coordinare  la
raccolta  dei  dati  di  cui  all'Articolo  11  e  di  analizzarne  e
diffonderne i risultati. 
  2 Le Parti si accertano che gli organismi designati o istituiti  ai
sensi  del  presente  articolo  ricevano  informazioni  di  carattere
generale sulle misure adottate conformemente al capitolo VIII. 
  3 Le Parti si accertano che gli organismi designati o istituiti  ai
sensi del presente articolo dispongano della capacita' di  comunicare
direttamente e di incoraggiare i rapporti con i loro  omologhi  delle
altre Parti. ))