(Accordo-art. 10)
                             Articolo 10 
 
            Missioni diplomatiche e funzionari consolari 
 
  (1) I membri delle missioni diplomatiche o gli addetti consolari di
una delle  Parti  Contraenti,  come  pure  le  persone  impiegate  al
servizio privato di tali funzionari o addetti, che  siano  distaccati
nel territorio della Parte  che  li  ospita,  saranno  soggetti  alla
legislazione della Parte Contraente che li ha distaccati. 
  (2) Le persone di cui al paragrafo 1 del presente Articolo  saranno
soggette alla legislazione della Parte Contraente che le  ospita,  se
assunte localmente.  Tuttavia,  potranno  optare  per  l'applicazione
della legislazione dello Stato per il quale lavorano entro  tre  mesi
dalla data della loro assunzione, a condizione  che  siano  cittadini
della Parte Contraente che li impiega.