(Accordo-art. 11)
                             Articolo 11 
 
                              Eccezioni 
 
  Le Autorita' Competenti o gli Organi designati  da  tali  Autorita'
delle Parti Contraenti potranno concordare eventuali  eccezioni  agli
Articoli da 6 a 10 del  presente  Accordo,  per  quanto  concerne  la
legislazione applicabile  ad  una  persona  o  ad  una  categoria  di
persone.