(Accordo-art. 6)
                             Articolo 6 
 
                        Disposizioni generali 
 
  Fatto salvo quanto diversamente previsto dal presente Accordo: 
  (1)  Le  persone  impiegate  nel  territorio  di  una  delle  Parti
Contraenti o i lavoratori autonomi che svolgono la propria  attivita'
professionale nel territorio di una delle Parti  Contraenti  saranno,
per quanto concerne tale rapporto di  lavoro  o  attivita'  autonoma,
soggette alla legislazione della Parte  Contraente  in  cui  lavorano
anche se residenti nel territorio dell'altra Parte Contraente o se il
loro datore di lavoro o la sede legale del loro datore di lavoro  sia
ubicata nel territorio dell'altra Parte Contraente. 
  (2) I dipendenti pubblici e le  persone  considerate  tali  di  una
delle Parti Contraenti saranno soggetti alla legislazione della Parte
Contraente  alla  quale  appartiene  l'amministrazione  di  cui  sono
dipendenti. 
  (3) La persona impiegata da una filiale o dalla sede permanente  di
un'impresa nel territorio di una Parte Contraente diverso  da  quello
in cui tale impresa ha la propria sede  legale  sara'  soggetta  alla
legislazione della Parte Contraente nel cui territorio e ubicata tale
filiale o sede permanente.