Articolo 6 Disposizioni generali Fatto salvo quanto diversamente previsto dal presente Accordo: (1) Le persone impiegate nel territorio di una delle Parti Contraenti o i lavoratori autonomi che svolgono la propria attivita' professionale nel territorio di una delle Parti Contraenti saranno, per quanto concerne tale rapporto di lavoro o attivita' autonoma, soggette alla legislazione della Parte Contraente in cui lavorano anche se residenti nel territorio dell'altra Parte Contraente o se il loro datore di lavoro o la sede legale del loro datore di lavoro sia ubicata nel territorio dell'altra Parte Contraente. (2) I dipendenti pubblici e le persone considerate tali di una delle Parti Contraenti saranno soggetti alla legislazione della Parte Contraente alla quale appartiene l'amministrazione di cui sono dipendenti. (3) La persona impiegata da una filiale o dalla sede permanente di un'impresa nel territorio di una Parte Contraente diverso da quello in cui tale impresa ha la propria sede legale sara' soggetta alla legislazione della Parte Contraente nel cui territorio e ubicata tale filiale o sede permanente.