Articolo 8 Personale delle societa' di trasporto internazionale La persona che sia membro di equipaggio viaggiante di una impresa operante, per proprio conto o per conto di terzi, nel settore dei servizi di trasporto internazionale per passeggeri o merci, su strada, ferrovia, per aria o mare ed avente la propria sede legale nel territorio dell'altra Parte Contraente sara' soggetta alla legislazione di tale Parte Contraente.