(Accordo-art. 8)
                             Articolo 8 
 
        Personale delle societa' di trasporto internazionale 
 
  La persona che sia membro di equipaggio viaggiante di  una  impresa
operante, per proprio conto o per conto di  terzi,  nel  settore  dei
servizi di  trasporto  internazionale  per  passeggeri  o  merci,  su
strada, ferrovia, per aria o mare ed avente la  propria  sede  legale
nel  territorio  dell'altra  Parte  Contraente  sara'  soggetta  alla
legislazione di tale Parte Contraente.