Articolo 10 Esame delle comunicazioni 1. Il Comitato esamina il prima possibile le comunicazioni ricevute ai sensi del presente Protocollo, alla luce della documentazione presentatagli, a condizione che tale documentazione sia trasmessa alle parti interessate. 2. Il Comitato esamina le comunicazioni ricevute ai sensi del presente Protocollo riunendosi a porte chiuse. 3. Quando il Comitato richiede delle misure provvisorie esso esamina celermente la comunicazione. 4. Quando esamina comunicazioni che lamentano violazioni di diritti economici, sociali o culturali, il Comitato valuta la ragionevolezza delle misure adottate dallo Stato parte in conformita' all'articolo 4 della Convenzione. Nel far cio' esso tiene presente che lo Stato parte puo' adottare varie misure di politica generale per dare attuazione ai diritti economici, sociali e culturali della Convenzione. 5. Dopo aver esaminato una comunicazione, il Comitato, senza indugio, trasmette alle parti interessate le sue valutazioni su tale comunicazione, assieme alle sue eventuali raccomandazioni.