(Protocollo-art. 10)
 
                             Articolo 10 
 
 
                      Esame delle comunicazioni 
 
  1. Il Comitato esamina il prima possibile le comunicazioni ricevute
ai sensi del presente  Protocollo,  alla  luce  della  documentazione
presentatagli, a condizione che  tale  documentazione  sia  trasmessa
alle parti interessate. 
  2. Il Comitato esamina  le  comunicazioni  ricevute  ai  sensi  del
presente Protocollo riunendosi a porte chiuse. 
  3. Quando  il  Comitato  richiede  delle  misure  provvisorie  esso
esamina celermente la comunicazione. 
  4. Quando esamina comunicazioni che lamentano violazioni di diritti
economici, sociali o culturali, il Comitato valuta la  ragionevolezza
delle misure adottate dallo Stato parte in conformita' all'articolo 4
della Convenzione. Nel far cio' esso  tiene  presente  che  lo  Stato
parte puo' adottare  varie  misure  di  politica  generale  per  dare
attuazione  ai  diritti  economici,   sociali   e   culturali   della
Convenzione. 
  5. Dopo  aver  esaminato  una  comunicazione,  il  Comitato,  senza
indugio, trasmette alle parti interessate le sue valutazioni su  tale
comunicazione, assieme alle sue eventuali raccomandazioni.