(Protocollo-art. 11)
 
                             Articolo 11 
 
 
                               Seguito 
 
  1. Lo Stato parte da la dovuta considerazione alle valutazioni  del
Comitato e alle sue eventuali raccomandazioni e presenta al  Comitato
una risposta scritta contenente informazioni sulle misure adottate  o
previste alla luce delle valutazioni e raccomandazioni del  Comitato.
Lo Stato parte presenta la sua risposta il prima possibile e comunque
entro sei mesi. 
  2. Il Comitato puo' invitare lo Stato  parte  a  fornire  ulteriori
informazioni sulle misure che esso ha adottato in risposta  alle  sue
valutazioni  o  raccomandazioni  o  in  attuazione  di   un'eventuale
composizione  amichevole,  anche,   se   il   Comitato   lo   ritiene
appropriato, nei rapporti successivi dello Stato parte presentati  ai
sensi  dell'articolo  44  della  Convenzione,  dell'articolo  12  del
Protocollo  opzionale   relativo   alla   vendita   di   minori,   la
prostituzione minorile e la pedopornografia  o  dell'articolo  8  del
Protocollo  opzionale  relativo  al  coinvolgimento  dei  minori  nei
conflitti armati, a seconda del caso.