(Protocollo-art. 5)
 
                             Articolo 5 
 
 
                      Comunicazioni individuali 
 
  1. Le comunicazioni possono essere presentate da o per conto di una
persona o di un gruppo di persone nella giurisdizione  di  uno  Stato
parte, che sostengono di essere vittime di una violazione ad opera di
tale Stato parte di uno dei diritti enunciati  in  uno  dei  seguenti
strumenti di cui tale Stato e' parte: 
    a) la Convenzione; 
    b) il Protocollo opzionale alla Convenzione relativo alla vendita
di minori, la prostituzione minorile e la pedopornografia; 
    c)  il  Protocollo  opzionale  alla   Convenzione   relativo   al
coinvolgimento dei minori nei conflitti armati. 
  2. Quando una comunicazione e' presentata per conto di una  persona
o di un gruppo di persone, cio' deve essere  fatto  con  il  consenso
degli stessi a meno che l'autore possa giustificare di agire per loro
conto senza tale consenso.