(Protocollo-art. 7)
 
                             Articolo 7 
 
 
                            Ricevibilita' 
 
  1. Il Comitato dichiara irricevibile una comunicazione quando: 
    a) la comunicazione e' anonima; 
    b) la comunicazione non e' presentata per iscritto; 
    c)  la  comunicazione  costituisce  un  abuso  del   diritto   di
presentare tali comunicazioni o e' incompatibile con le  disposizioni
della Convenzione e/o dei suoi Protocolli opzionali; 
    d) la stessa questione e' stata gia' esaminata dal Comitato o  e'
stata o e' esaminata in virtu' di un'altra  procedura  internazionale
di inchiesta o di composizione; 
    e) non sono stati esauriti  tutti  i  mezzi  di  ricorso  interni
disponibili. Tale requisito non  si  applica  quando  l'utilizzo  dei
mezzi di ricorso e' irragionevolmente  lungo  o  e'  improbabile  che
apporti un'effettiva riparazione; 
    f)  la   comunicazione   e'   manifestamente   infondata   o   e'
insufficientemente motivata; 
    g) i fatti che formano oggetto della comunicazione sono anteriori
all'entrata in vigore del presente  Protocollo  nei  confronti  dello
Stato parte interessato, salvo che detti fatti non  siano  proseguiti
successivamente a tale data; 
    h) la comunicazione non e' presentata entro il termine di un anno
dall'esaurimento dei mezzi di ricorso interni, salvo i  casi  in  cui
l'autore puo' dimostrare che non e'  stato  possibile  presentare  la
comunicazione entro tale termine.