Articolo 7 Ricevibilita' 1. Il Comitato dichiara irricevibile una comunicazione quando: a) la comunicazione e' anonima; b) la comunicazione non e' presentata per iscritto; c) la comunicazione costituisce un abuso del diritto di presentare tali comunicazioni o e' incompatibile con le disposizioni della Convenzione e/o dei suoi Protocolli opzionali; d) la stessa questione e' stata gia' esaminata dal Comitato o e' stata o e' esaminata in virtu' di un'altra procedura internazionale di inchiesta o di composizione; e) non sono stati esauriti tutti i mezzi di ricorso interni disponibili. Tale requisito non si applica quando l'utilizzo dei mezzi di ricorso e' irragionevolmente lungo o e' improbabile che apporti un'effettiva riparazione; f) la comunicazione e' manifestamente infondata o e' insufficientemente motivata; g) i fatti che formano oggetto della comunicazione sono anteriori all'entrata in vigore del presente Protocollo nei confronti dello Stato parte interessato, salvo che detti fatti non siano proseguiti successivamente a tale data; h) la comunicazione non e' presentata entro il termine di un anno dall'esaurimento dei mezzi di ricorso interni, salvo i casi in cui l'autore puo' dimostrare che non e' stato possibile presentare la comunicazione entro tale termine.