Art. 11. Ricorsi 1. I caseifici possono ricorrere avverso l'esito della espertizzazione inviando apposita notifica al Consorzio entro due giorni dal termine di ogni singola sessione di espertizzazione, a mezzo di comunicazione scritta. 2. I ricorsi sono esaminati da una Commissione di Appello che disporra' l'eventuale riesame del formaggio entro quindici giorni dal ricevimento della notifica. Tale commissione e' nominata dal Consorzio ed e' composta da almeno tre membri non facenti parte delle Commissioni di espertizzazione di cui all'art. 4.