(Regolamento di marchiatura-art. 11)
                              Art. 11. 
                               Ricorsi 
 
    1.  I  caseifici  possono   ricorrere   avverso   l'esito   della
espertizzazione  inviando  apposita  notifica  al   Consorzio   entro
due giorni dal termine di ogni singola sessione di espertizzazione, a
mezzo di comunicazione scritta. 
    2. I ricorsi sono esaminati da una  Commissione  di  Appello  che
disporra' l'eventuale riesame del formaggio entro quindici giorni dal
ricevimento  della  notifica.  Tale  commissione  e'   nominata   dal
Consorzio ed e' composta da almeno tre membri non facenti parte delle
Commissioni di espertizzazione di cui all'art. 4.