(Regolamento di marchiatura-art. 5)
                               Art. 5. 
                           Espertizzazione 
 
    1. Le operazioni di espertizzazione  sono  espletate  per  i  tre
lotti di produzione in tre periodi, secondo il seguente calendario: 
      a) il formaggio del primo lotto e' espertizzato a  partire  dal
1° dicembre dello stesso anno; 
      b) il formaggio del secondo lotto e' espertizzato a partire dal
1° aprile dell'anno successivo; 
      c) il formaggio del terzo lotto e' espertizzato a  partire  dal
1° settembre dell'anno successivo.