(Traduzione non ufficiale-art. 19)
  ARTICOLO 19 -- Effetti della Convenzione 
 
  1. Nelle relazioni tra una Parte della presente Convenzione  e  una
Parte della Convenzione No. 120 che non  ha  ratificato  la  presente
Convenzione, si continuano ad applicare gli  Articolo  4  e  5  della
Convenzione No. 120. 
  2. Dopo l'entrata in vigore  della  presente  Convenzione,  se  uno
Stato ha denunciato la Convenzione No. 120 ma tale  denuncia  non  e'
ancora efficace al momento della ratifica della presente Convenzione,
la presente Convenzione si applica in conformita' con le disposizioni
dell'Articolo 17.2.