Art. 151 
                 Principi in materia di contabilita' 
 
  1. Gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il  bilancio  di
previsione per l'anno successivo, osservando i  principi  di  unita',
annualita',  universalita'  ed  integrita',   veridicita',   pareggio
finanziario e pubblicita'.  Il  termine  puo'  essere  differito  con
decreto del  Ministro  dell'interno  d'intesa  con  il  Ministro  del
tesoro, del bilancio e della  programmazione  economica,  sentita  la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, in presenza di  motivate
esigenze. 
  2. Il  bilancio  e'  corredato  di  una  relazione  previsionale  e
programmatica, di un bilancio pluriennale di  durata  pari  a  quello
della regione di appartenenza e degli allegati previsti dall'articolo
172 o da altre norme di legge. 
  3. I documenti di bilancio devono comunque essere redatti  in  modo
da consentire la lettura per programmi, servizi ed interventi. 
  4. I provvedimenti dei  responsabili  dei  servizi  che  comportano
impegni  di  spesa  sono  trasmessi  al  responsabile  del   servizio
finanziario  e  sono  esecutivi  con  l'apposizione  del   visto   di
regolarita' contabile attestante la copertura finanziaria. 
  5.  I  risultati  di  gestione   sono   rilevati   anche   mediante
contabilita' economica e dimostrati nel  rendiconto  comprendente  il
conto del bilancio e il conto del patrimonio. 
  6. Al rendiconto  e'  allegata  una  relazione  illustrativa  della
giunta che esprime le valutazioni di efficacia  dell'azione  condotta
sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai  programmi  ed  ai
costi sostenuti. 
  7. Il rendiconto e' deliberato dall'organo consiliare entro  il  30
giugno dell'anno successivo.