Articolo 154 
   Osservatorio sulla finanza e la contabilita' degli enti locali 
 
  1. E' istituito presso  il  Ministero  dell'interno  l'Osservatorio
sulla finanza e la contabilita' degli enti locali. 
 
  2. L'Osservatorio ha il compito di promuovere la corretta  gestione
delle risorse finanziarie,  strumentali  ed  umane,  la  salvaguardia
degli equilibri di bilancio, l'applicazione dei principi contabili  e
la congruita' degli strumenti applicativi, nonche' la sperimentazione
di nuovi  modelli  contabili.  L'Osservatorio  adotta  iniziative  di
divulgazione  e   di   approfondimento   finalizzate   ad   agevolare
l'applicazione ed il recepimento delle norme. 
 
  3. L'Osservatorio presenta  al  Ministro  dell'interno  almeno  una
relazione annuale  sullo  stato  di  applicazione  delle  norme,  con
proposte  di  integrazione  normativa  e  di  principi  contabili  di
generale applicazione. 
 
  4. Il presidente ed i componenti dell'Osservatorio, in  numero  non
superiore a diciotto, sono nominati  dal  Ministro  dell'interno  con
proprio decreto tra funzionari dello  Stato,  o  di  altre  pubbliche
amministrazioni, professori e ricercatori  universitari  ed  esperti.
L'Upi, l'Anci e l'Uncem designano ciascuna un proprio rappresentante.
L'Osservatorio dura in carica cinque anni. 
 
  5. Il  Ministro  dell'interno  puo'  assegnare  ulteriori  funzioni
nell'ambito delle finalita' generali del comma 2 ed emanare norme  di
funzionamento e di organizzazione. 
 
  6. L'Osservatorio si avvale delle strutture  e  dell'organizzazione
della Direzione centrale per  la  finanza  locale  e  per  i  servizi
finanziari dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno. 
 
  7.  Ai  componenti  dell'Osservatorio   spettano   il   trattamento
economico ed  i  rimborsi  spese  previsti  per  i  componenti  della
Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali.