Articolo 156
             Classi demografiche e popolazione residente

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nella parte
seconda  del  presente  testo  unico  valgono  per  i  comuni, se non
diversamente disciplinato, le seguenti classi demografiche:
   a) comuni con meno di 500 abitanti;
   b) comuni da 500 a 999 abitanti;
   c) comuni da 1.000 a 1.999 abitanti;
   d) comuni da 2.000 a 2.999 abitanti;
   e) comuni da 3.000 a 4.999 abitanti;
   f) comuni da 5.000 a 9.999 abitanti;
   g) comuni da 10.000 a 19.999 abitanti;
   h) comuni da 20.000 a 59.999 abitanti;
   i) comuni da 60.000 a 99.999 abitanti;
   l) comuni da 100.000 a 249.999 abitanti;
   m) comuni da 250.000 a 499.999 abitanti;
   n) comuni da 500.000 abitanti ed oltre.
2.  Le  disposizioni  del  presente  testo  unico  e di altre leggi e
regolamenti  relative  all'attribuzione  di  contributi  erariali  di
qualsiasi  natura,  nonche'  all'inclusione  nel sistema di tesoreria
unica  di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, alla disciplina del
dissesto  finanziario  ed alla disciplina dei revisori dei conti, che
facciano  riferimento  alla  popolazione,  vanno interpretate, se non
diversamente  disciplinato, come concernenti la popolazione residente
calcolata  alla fine del penultimo anno precedente per le province ed
i comuni secondo i dati dell'Istituto nazionale di statistica, ovvero
secondo  i dati dell'Uncem per le comunita' montane. Per le comunita'
montane  e  i  comuni  di  nuova  istituzione  si  utilizza  l'ultima
popolazione disponibile.