Art. 159
       Norme sulle esecuzioni nei confronti degli enti locali

  1.  Non  sono  ammesse  procedure di esecuzione e di espropriazione
forzata  nei  confronti degli enti locali presso soggetti diversi dai
rispettivi tesorieri. Gli atti esecutivi eventualmente intrapresi non
determinano vincoli sui beni oggetto della procedura espropriativa.
  2.  Non  sono  soggette  ad  esecuzione forzata, a pena di nullita'
rilevabile  anche d'ufficio dal giudice, le somme di competenza degli
enti locali destinate a:
a) pagamento   delle  retribuzioni  al  personale  dipendente  e  dei
   conseguenti oneri previdenziali per i tre mesi successivi;
b) pagamento  delle  rate  di  mutui  e  di  prestiti  obbligazionari
   scadenti nel semestre in corso;
c) espletamento dei servizi locali indispensabili.
  3.  Per  l'operativita' dei limiti all'esecuzione forzata di cui al
comma   2  occorre  che  l'organo  esecutivo,  con  deliberazione  da
adottarsi  per  ogni  semestre e notificata al tesoriere, quantifichi
preventivamente  gli  importi  delle  somme  destinate  alle suddette
finalita'.
  4.  Le  procedure  esecutive eventualmente intraprese in violazione
del  comma  2  non  determinano  vincoli  sulle somme ne' limitazioni
all'attivita' del tesoriere.
  5.  I  provvedimenti  adottati  dai  commissari  nominati a seguito
dell'esperimento delle procedure di cui all'articolo 37 della legge 6
dicembre  1971, n. 1034, e di cui all'articolo 27, comma 1, numero 4,
del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, emanato con regio
decreto   26   giugno   1924,   n.   1054,   devono   essere   muniti
dell'attestazione  di  copertura  finanziaria  prevista dall'articolo
151,  comma  4.  e  non possono avere ad oggetto le somme di cui alle
lettere a), b) e c) del comma 2, quantificate ai sensi del comma 3.