Art. 161
                     Certificazioni di bilancio

  1.  Gli  enti locali sono tenuti a redigere apposite certificazioni
sui  principali  dati del bilancio di previsione e del rendiconto. Le
certificazioni  sono  firmate  dal  segretario e dal responsabile del
servizio finanziario.
  2.  Le  modalita' per la struttura, la redazione e la presentazione
delle  certificazioni sono stabilite tre mesi prima della scadenza di
ciascun  adempimento  con  decreto del Ministro dell'interno d'intesa
con  l'Anci,  con  l'Upi  e con l'Uncem, da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale.
  3.   La   mancata  presentazione  di  un  certificato  comporta  la
sospensione della seconda rata del contributo ordinario dell'anno nel
quale avviene l'inadempienza.
  4.  Il Ministero dell'interno provvede a rendere disponibili i dati
delle  certificazioni alle regioni, alle associazioni rappresentative
degli  enti locali, alla Corte dei conti ed all'Istituto nazionale di
statistica.