ART. 61 (R)
  (Esecuzione  di sentenze recanti ordine di, o aventi ad oggetto la,
   demolizione  di  opere  abusive  e  di  riduzione  in pristino dei
   luoghi)

     1.  Il  magistrato  che  cura  l'esecuzione  di sentenze recanti
  ordine  di,  o aventi ad oggetto la, demolizione di opere abusive e
  di  riduzione  in pristino dello stato dei luoghi chiede, tramite i
  provveditorati  alle  opere pubbliche, l'intervento delle strutture
  tecnico-operative  del  Ministero della difesa, o affida l'incarico
  ad imprese private, ai sensi dell'articolo 41, comma 2, del decreto
  del  Presidente  della  Repubblica  6  giugno  2001, n. 380, quando
  reputa   piu'   oneroso,   sulla  base  di  valutazioni  oggettive,
  l'intervento delle prime.
 
          Nota all'art. 61:
              -  Il  decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
          2001  n.  380 (Testo unico delle disposizioni legislative e
          regolamentari  in  materia  edilizia)  e'  stato pubblicato
          nella   Gazzetta   Ufficiale   20 ottobre   2001,  n.  245,
          supplemento  ordinario.  Si  trascrive il comma 2 dell'art.
          41:
              "2. I relativi lavori sono affidati, anche a trattativa
          privata   ove  ne  sussistano  i  presupposti,  ad  imprese
          tecnicamente e finanziariamente idonee.".