ART. 62 (R)
  (Convenzione tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
        il Ministero della difesa e il Ministero della giustizia)

     1. Con apposita convenzione organizzativa fra il Ministero della
  giustizia,  il  Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il
  Ministero   della   difesa   sono  disciplinate  le  procedure  per
  l'intervento  delle strutture tecnico-operative del Ministero della
  difesa  e  per  la  quantificazione  preventiva  e successiva delle
  spese,  nonche'  gli  eventuali acconti e le necessarie regolazioni
  contabili,  anche con riferimento all'esito dell'eventuale recupero
  delle spese nei confronti del soggetto obbligato.