Articolo 112
     Valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica

  1.  Lo  Stato,  le  regioni,  gli  altri enti pubblici territoriali
assicurano  la  valorizzazione dei beni presenti negli istituti e nei
luoghi   indicati   all'articolo   101,  nel  rispetto  dei  principi
fondamentali fissati dal presente codice.
  2. Nel rispetto dei principi richiamati al comma 1, la legislazione
regionale  disciplina  la  valorizzazione  dei  beni  presenti  negli
istituti e nei luoghi della cultura non appartenenti allo Stato o dei
quali  lo  Stato  abbia trasferito la disponibilita' sulla base della
normativa vigente.
  3.  La valorizzazione dei beni culturali pubblici al di fuori degli
istituti  e dei luoghi di cui all'articolo 101 e' assicurata, secondo
le   disposizioni   del   presente  Titolo,  compatibilmente  con  lo
svolgimento degli scopi istituzionali cui detti beni sono destinati.
  4.  Al fine di coordinare, armonizzare ed integrare le attivita' di
valorizzazione  dei  beni  del  patrimonio  culturale di appartenenza
pubblica,  lo  Stato,  per il tramite del Ministero, le regioni e gli
altri enti pubblici territoriali stipulano accordi su base regionale,
al  fine di definire gli obbiettivi e fissarne i tempi e le modalita'
di  attuazione. Con gli accordi medesimi sono individuate le adeguate
forme di gestione, ai sensi dell'articolo 115.
  5.  Qualora, entro i tempi stabiliti, gli accordi di cui al comma 4
non  siano  raggiunti tra i competenti organi, la loro definizione e'
rimessa  alla  decisione congiunta del Ministro, del presidente della
Regione,  del  presidente  della  Provincia  e dei sindaci dei comuni
interessati.  In  assenza  di  accordo,  ciascun soggetto pubblico e'
tenuto  a  garantire la valorizzazione dei beni di cui ha comunque la
disponibilita'.
  6.  Lo  Stato, per il tramite del Ministero, le regioni e gli altri
enti  pubblici  territoriali  possono definire, in sede di Conferenza
unificata,   indirizzi  generali  e  procedure  per  uniformare,  sul
territorio nazionale, gli accordi indicati al comma 4.
  7.  Agli  accordi  di  cui  al  comma  4  possono partecipare anche
soggetti  privati  e,  previo  consenso dei soggetti interessati, gli
accordi medesimi possono riguardare beni di proprieta' privata.
  8.  I  soggetti  pubblici  interessati  possono  altresi' stipulare
apposite  convenzioni con le associazioni culturali o di volontariato
che  svolgono  attivita'  di promozione e diffusione della conoscenza
dei beni culturali.