Articolo 115
                          Forme di gestione

  1.  Le attivita' di valorizzazione dei beni culturali ad iniziativa
pubblica sono gestite in forma diretta o indiretta.
  2.  La  gestione  in forma diretta e' svolta per mezzo di strutture
organizzative   interne  alle  amministrazioni,  dotate  di  adeguata
autonomia  scientifica,  organizzativa,  finanziaria  e  contabile, e
provviste di idoneo personale tecnico.
  3. La gestione in forma indiretta e' attuata tramite:
    a)  affidamento  diretto a istituzioni, fondazioni, associazioni,
consorzi,  societa'  di  capitali  o  altri  soggetti,  costituiti  o
partecipati,  in misura prevalente, dall'amministrazione pubblica cui
i beni pertengono;
    b)  concessione a terzi, in base ai criteri indicati ai commi 4 e
5.
  4. Lo Stato e le regioni ricorrono alla gestione in forma indiretta
al  fine di assicurare un adeguato livello di valorizzazione dei beni
culturali.  La  scelta  tra  le  due  forme di gestione indicate alle
lettere   a)   e  b)  del  comma  3  e'  attuata  previa  valutazione
comparativa,  in  termini di efficienza ed efficacia, degli obiettivi
che si intendono perseguire e dei relativi mezzi, metodi e tempi.
  5. Qualora, a seguito della comparazione di cui al comma 4, risulti
preferibile  ricorrere  alla  concessione  a  terzi,  alla  stessa si
provvede  mediante  procedure  ad  evidenza  pubblica,  sulla base di
valutazione comparativa dei progetti presentati.
  6.  Gli  altri  enti pubblici territoriali ordinariamente ricorrono
alla gestione in forma indiretta di cui al comma 3, lettera a), salvo
che,   per   le   modeste   dimensioni   o   per  le  caratteristiche
dell'attivita'   di   valorizzazione,   non  risulti  conveniente  od
opportuna la gestione in forma diretta.
  7. Previo accordo tra i titolari delle attivita' di valorizzazione,
l'affidamento  o  la  concessione  previsti al comma 3 possono essere
disposti in modo congiunto ed integrato.
  8. Il rapporto tra il titolare dell'attivita' e l'affidatario od il
concessionario  e' regolato con contratto di servizio, nel quale sono
specificati,  tra  l'altro,  i  livelli qualitativi di erogazione del
servizio  e  di  professionalita'  degli  addetti nonche' i poteri di
indirizzo  e  controllo  spettanti  al  titolare dell'attivita' o del
servizio.
  9.  Il  titolare dell'attivita' puo' partecipare al patrimonio o al
capitale  dei  soggetti  di  cui al comma 3, lettera a), anche con il
conferimento in uso del bene culturale oggetto di valorizzazione. Gli
effetti del conferimento si esauriscono, senza indennizzo, in tutti i
casi  di cessazione totale dalla partecipazione da parte del titolare
dell'attivita' o del servizio, di estinzione del soggetto partecipato
ovvero   di   cessazione,   per   qualunque  causa,  dell'affidamento
dell'attivita'  o  del  servizio.  I  beni  conferiti in uso non sono
soggetti a garanzia patrimoniale specifica se non in ragione del loro
controvalore economico.
  10.  All'affidamento  o  alla  concessione  di  cui al comma 3 puo'
essere  collegata la concessione in uso del bene culturale oggetto di
valorizzazione.  La concessione perde efficacia, senza indennizzo, in
qualsiasi caso di cessazione dell'affidamento o della concessione del
servizio o dell'attivita'.