Articolo 120
                 Sponsorizzazione di beni culturali

   1.  E' sponsorizzazione di beni culturali ogni forma di contributo
in  beni  o servizi da parte di soggetti privati alla progettazione o
all'attuazione  di  iniziative  del  Ministero, delle regioni e degli
altri  enti  pubblici  territoriali,  ovvero di soggetti privati, nel
campo  della tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, con lo
scopo di promuovere il nome, il marchio, l'immagine, l'attivita' o il
prodotto dell'attivita' dei soggetti medesimi.
   2.   La   promozione   di   cui  al  comma  1  avviene  attraverso
l'associazione del nome, del marchio, dell'immagine, dell'attivita' o
del   prodotto   all'iniziativa  oggetto  del  contributo,  in  forme
compatibili  con  il  carattere  artistico  o storico, l'aspetto e il
decoro  del  bene  culturale da tutelare o valorizzare, da stabilirsi
con il contratto di sponsorizzazione.
   3.  Con il contratto di sponsorizzazione sono altresi' definite le
modalita'   di   erogazione  del  contributo  nonche'  le  forme  del
controllo,  da  parte  del  soggetto  erogante,  sulla  realizzazione
dell'iniziativa cui il contributo si riferisce.