Articolo 121
                 Accordi con le fondazioni bancarie

  1. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali,
ciascuno nel proprio ambito, possono stipulare, anche congiuntamente,
protocolli  di  intesa  con  le  fondazioni  conferenti  di  cui alle
disposizioni  in  materia di ristrutturazione e disciplina del gruppo
creditizio,  che statutariamente perseguano scopi di utilita' sociale
nel  settore dell'arte e delle attivita' e beni culturali, al fine di
coordinare  gli interventi di valorizzazione sul patrimonio culturale
e,  in  tale  contesto, garantire l'equilibrato impiego delle risorse
finanziarie  messe a disposizione. La parte pubblica puo' concorrere,
con proprie risorse finanziarie, per garantire il perseguimento degli
obiettivi dei protocolli di intesa.