Art. 127.
                             (Decadenza)

  Oltre che nel caso previsto dall'art. 63, l'impiegato incorre nella
decadenza dall'impiego:
    a) quando perda la cittadinanza italiana;
    b)  quando accetti una missione o altro incarico da una autorita'
straniera senza autorizzazione del ministro competente;
    c)  quando,  senza giustificato motivo, non assuma o non riassuma
servizio   entro  il  termine  prefissogli,  ovvero  rimanga  assente
dall'ufficio  per  un periodo non inferiore a quindici giorni ove gli
ordinamenti    particolari    delle   singole   amministrazioni   non
stabiliscano un termine piu' breve;
    d)  quando  sia accertato che l'impiego fu conseguito mediante la
produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' non sanabile.
  La  decadenza  di  cui  alle lettere c) e d) e' disposta sentito il
consiglio di amministrazione.