Art. 95 
 
 
                       Tutela giurisdizionale 
 
  1. La tutela giurisdizionale davanti al giudice  amministrativo  e'
disciplinata   dal   Codice   del   processo   amministrativo.   Alle
controversie aventi ad oggetto i provvedimenti adottati ai sensi  del
presente decreto si applicano gli articoli 119, 128, 133  e  135  del
medesimo Codice. 
  2. Nei giudizi avverso le misure di gestione della crisi si presume
fino a prova contraria che la  sospensione  dei  provvedimenti  della
Banca d'Italia o del Ministro dell'economia e delle  finanze  sarebbe
contraria  all'interesse  pubblico;  nei  medesimi  giudizi  non   si
applicano gli articoli 19 e 63, comma  4,  del  Codice  del  processo
amministrativo. 
  3. Quando  il  giudice  lo  ritiene  necessario  per  tutelare  gli
interessi dei terzi in buona fede che hanno acquistato azioni,  altre
partecipazioni, diritti, attivita' o passivita' di un ente sottoposto
a risoluzione a seguito del ricorso agli strumenti di  risoluzione  o
dell'esercizio  dei  poteri  di   risoluzione,   l'annullamento   del
provvedimento lascia impregiudicati gli atti amministrativi  adottati
o i negozi posti in essere dalla  Banca  d'Italia  o  dai  commissari
speciali, sulla base del  provvedimento  annullato.  Resta  fermo  il
diritto al risarcimento  del  danno  subito  e  provato,  nei  limiti
stabiliti dalle norme vigenti. 
  4. Fermo restando il potere di  cui  all'articolo  67,  il  giudice
presso il quale pende un qualsiasi giudizio del quale  sia  parte  un
ente sottoposto a risoluzione ne dispone la  sospensione  su  istanza
della Banca d'Italia per un periodo congruo  al  perseguimento  degli
obiettivi di cui all'articolo 21.