Art. 154 
 
(Organizzazione  dei  concorsi  di  progettazione  e  selezione   dei
                            partecipanti) 
 
  1.  Per  organizzare  i  concorsi  di  progettazione,  le  stazioni
appaltanti applicano procedure conformi alle disposizioni dei  titoli
I, II, III e IV della Parte II e del presente capo. 
  2. L'ammissione alla partecipazione ai  concorsi  di  progettazione
non puo' essere limitata: 
  a) al territorio della Repubblica o a una parte di esso; 
  b) dal fatto che i partecipanti debbono essere  persone  fisiche  o
persone giuridiche. 
  3. Sono ammessi a partecipare ai concorsi di progettazione,  per  i
lavori, i soggetti in possesso dei requisiti stabiliti con il decreto
di cui all'articolo 24, comma 5. I requisiti di qualificazione devono
comunque consentire condizioni di  accesso  e  partecipazione  per  i
piccoli e medi operatori economici dell'area tecnica e per i  giovani
professionisti. 
  4.In caso di intervento di particolare rilevanza e complessita', la
stazione appaltante puo' procedere all'esperimento di un concorso  di
progettazione articolato in due gradi. La  seconda  fase,  avente  ad
oggetto la presentazione del progetto di fattibilita', si svolge  tra
i soggetti individuati attraverso la valutazione di proposte di  idee
presentate  nella  prima  fase  e  selezionate  senza  formazione  di
graduatorie di merito e  assegnazione  di  premi.  Al  vincitore  del
concorso, se in possesso dei requisiti previsti, puo' essere affidato
l'incarico della progettazione definitiva ed esecutiva  a  condizione
che detta possibilita' e il relativo corrispettivo siano previsti nel
bando. 
  5. Le stazioni appaltanti,  previa  adeguata  motivazione,  possono
procedere all'esperimento di un concorso in due fasi, la prima avente
ad oggetto la presentazione di  un  progetto  di  fattibilita'  e  la
seconda avente ad oggetto la presentazione di un progetto  definitivo
a livello architettonico e a livello di progetto di fattibilita'  per
la parte strutturale ed impiantistica. 
  Il   bando   puo'   altresi'   prevedere   l'affidamento    diretto
dell'incarico relativo alla progettazione esecutiva al  soggetto  che
abbia presentato il migliore progetto definitivo.