Art. 179 
 
Predisposizione   del   piano   di   emergenza   esterna   (Direttiva
  2013/59/EURATOM, articolo 98; decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
  230, articolo 118). 
 
  1. Il Prefetto, sulla base  della  documentazione  trasmessagli  ai
sensi dell'articolo 178, comma 3 predispone  il  piano  di  emergenza
esterna sul territorio della provincia. 
  2. Per l'attivita' di cui al comma 1  il  Prefetto  si  avvale  del
«Comitato  per  la  pianificazione   dell'emergenza   radiologica   e
nucleare» di cui all'articolo 175. 
  3. Sono chiamati a partecipare ai lavori del  Comitato  di  cui  al
comma 2 esperti dell'ISIN e l'esercente interessato. 
  4.  Nei  casi  in  cui  la   localizzazione   dell'impianto   renda
prevedibile  l'estensione  a  piu'  province  delle   situazioni   di
esposizione  di  emergenza,  deve  essere  predisposto  un  piano  di
emergenza per ciascuna provincia con le modalita' previste ai commi 1
e  2,  d'intesa  fra  i  prefetti  delle  province  interessate.   Il
coordinamento dei piani provinciali e' demandato  al  prefetto  della
provincia ove ha sede l'impianto cui si riferiscono i  singoli  piani
provinciali.