(Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 150)
 
                              Art. 150. 
 
                       (Art. 151 T. U. 1926). 
 
  Salvo  quanto  e'  stabilito  dal  Codice  penale,  gli   stranieri
condannati  per  delitto  possono  essere   espulsi   dal   Regno   e
accompagnati alla frontiera. 
 
  Il Ministro dell'interno,  per  motivi  di  ordine  pubblico,  puo'
disporre  l'espulsione  e  l'accompagnamento  alla  frontiera   dello
straniero di passaggio o residente nel territorio dello Stato. 
 
  Le  predette  disposizioni  non  si  applicano  agli  italiani  non
regnicoli. 
 
  Possono  altresi'  essere  espulsi  gli  stranieri  denunziati  per
contravvenzione alle disposizioni del capo precedente. 
 
  L'espulsione per motivo di ordine  pubblico,  preveduta  dal  primo
vapoverso di questo articolo, e' pronunciata con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri  e  con
l'assenso del Capo del Governo.