Art. 98. Disapplicazione disposizioni particolari dei precedenti CCNL 1. Con l'entrata in vigore del presente CCNL ai sensi dell'art. 2, comma 2, del presente CCNL (Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto), cessano di avere efficacia i seguenti articoli: art. 50, comma 1, del CCNL integrativo del 20 settembre 2001 «Norma speciale per le A.R.P.A.»; art. 51 del CCNL integrativo del 20 settembre 2001 «Procedure di conciliazione ed arbitrato»; art. 42 del CCNL del 7 aprile 1999 e art. 13, commi 1, 2, 3 e 5, del CCNL del 20 settembre 2001 «Previdenza complementare»; art. 47, commi 1, 2, 4 e 5 del CCNL integrativo del 20 settembre 2001 «Modalita' di applicazione di benefici economici previsti da discipline speciali»; art. 7 del CCNL del 20 settembre 2001 - II biennio economico «Finalita' e campo di applicazione delle risorse aggiuntive»; art. 8 del CCNL del 20 settembre 2001 - II biennio economico «Utilizzazione delle risorse aggiuntive per il ruolo sanitario e tecnico profilo di assistente sociale» fatto salvo quanto previsto dall'art. 23 (Indennita' di coordinamento ad esaurimento), comma 2, del presente CCNL; Tabella G del CCNL del 20 settembre 2001 - II biennio economico «Determinazioni degli assegni personali a seguito di un incremento annuo di L. 2.588.000 per gli ex C (pari a L. 2.803.580 con il rateo di tredicesima)».