(Allegato B-art. 28)
 
                              Art. 28. 
 
  Quando le persone assembrate non ottemperino  a  quell'invito,  non
potra'  adoperarsi  la  forza  se  non  dopo  tre  distinte   formali
intimazioni, ciascuna delle quali deve sempre essere preceduta da  un
rullo di tamburo o squillo di tromba.