Art. 29. Effettuate le tre intimazioni, se riusciranno infruttuose, e cosi' pure se per rivolta od opposizione non fosse possibile di procedere alle intimazioni, verra' usata la forza per isciogliere la riunione o l'assembramento, e le persone che ne faranno parte saranno arrestate. In tal caso gli arrestati saranno immediatamente rimessi all'autorita' giudiziaria, la quale provvedera' a termine di legge.