(Allegato B-art. 29)
 
                              Art. 29. 
 
  Effettuate le tre intimazioni, se riusciranno infruttuose, e  cosi'
pure se per rivolta od opposizione non fosse possibile  di  procedere
alle intimazioni, verra' usata la forza per isciogliere la riunione o
l'assembramento, e le persone che ne faranno parte saranno arrestate. 
 
  In  tal  caso  gli   arrestati   saranno   immediatamente   rimessi
all'autorita' giudiziaria, la quale provvedera' a termine di legge.