Articolo 163 
            Esercizio provvisorio e gestione provvisoria 
 
1. Nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione  da  parte
dell'organo regionale di  controllo,  l'organo  consiliare  dell'ente
delibera l'esercizio provvisorio, per un periodo non superiore a  due
mesi, sulla base  del  bilancio  gia'  deliberato.  Gli  enti  locali
possono effettuare, per  ciascun  intervento,  spese  in  misura  non
superiore mensilmente ad  un  dodicesimo  delle  somme  previste  nel
bilancio  deliberato,  con  esclusione  delle  spese   tassativamente
regolate dalla legge o non suscettibili di  pagamento  frazionato  in
dodicesimi. 
 
2. Ove non  sia  stato  deliberato  il  bilancio  di  previsione,  e'
consentita esclusivamente una gestione provvisoria,  nei  limiti  dei
corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio  approvato,
ove esistenti. La gestione provvisoria e'  limitata  all'assolvimento
delle obbligazioni gia'  assunte,  delle  obbligazioni  derivanti  da
provvedimenti  giurisdizionali  esecutivi  e  di  obblighi   speciali
tassativamente regolati dalla legge,  al  pagamento  delle  spese  di
personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e
tasse, ed, in generale, limitata alle sole operazioni necessarie  per
evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente. 
 
3. Ove la scadenza del termine per la deliberazione del  bilancio  di
previsione  sia  stata  fissata  da  norme  statali  in  un   periodo
successivo  all'inizio  dell'esercizio  finanziario  di  riferimento,
l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a
tale termine e si applicano le modalita' di gestione di cui al  comma
1, intendendosi come riferimento  l'ultimo  bilancio  definitivamente
approvato.