Articolo 166 
                          Fondo di riserva 
 
  1. Gli enti locali iscrivono nel proprio bilancio di previsione  un
fondo di riserva non inferiore allo 0,30 e non  superiore  al  2  per
cento del  totale  delle  spese  correnti  inizialmente  previste  in
bilancio. 
 
  2. Il fondo e' utilizzato, con deliberazioni dell'organo  esecutivo
da  comunicare  all'organo  consiliare  nei   tempi   stabiliti   dal
regolamento di contabilita', nei casi in cui si verifichino  esigenze
straordinarie di bilancio o le dotazioni degli  interventi  di  spesa
corrente si rivelino insufficienti.