Articolo 169 
                     Piano esecutivo di gestione 
 
  1. Sulla base del bilancio di  previsione  annuale  deliberato  dal
consiglio,   l'organo   esecutivo   definisce,   prima    dell'inizio
dell'esercizio, il piano  esecutivo  di  gestione,  determinando  gli
obiettivi di  gestione  ed  affidando  gli  stessi,  unitamente  alle
dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi. 
 
  2.  Il  piano  esecutivo  di  gestione   contiene   una   ulteriore
graduazione delle risorse dell'entrata in capitoli,  dei  servizi  in
centri di costo e degli interventi in capitoli. 
 
  3. L'applicazione  dei  commi  1  e  2  del  presente  articolo  e'
facoltativa per gli enti locali con popolazione  inferiore  a  15.000
abitanti e per le comunita' montane.