ART. 64 (L) 
                  (Indennita' dei magistrati onorari) 
 
     1. Ai giudici di pace, ai giudici onorari di tribunale, ai vice 
  procuratori onorari e ai  giudici  onorari  aggregati  spettano  le
  indennita' previste per lo  svolgimento  della  loro  attivita'  di
  servizio,   rispettivamente,   e    considerate    le    successive
  modificazioni, dagli articoli 11 e 15, commi 2-bis e  2-ter,  della
  legge 21 novembre 1991, n. 374 per i giudici di pace, dall'articolo
  4 del decreto legislativo 28 luglio 1989,  n.  273  per  i  giudici
  onorari di tribunale ed i vice procuratori onorari, dall'articolo 8 
  della legge 22 luglio 1997, n. 276 per i giudici onorari aggregati. 
 
          Nota all'art. 64:
              -   La   legge   21 novembre  1991,  n.  374,  recante:
          "Istituzione del giudice di pace" e' stata pubblicata nella
          Gazzetta  Ufficiale  27 novembre  1991, n. 278, supplemento
          ordinario. Si trascrivono gli articoli 11 e 15, comma 2-bis
          e 2-ter.
              "Art.  11. (Indennita' spettanti al giudice di pace). -
          1. L'ufficio del giudice di pace e' onorario.
              2.  Ai magistrati onorari che esercitano la funzione di
          giudice  di  pace e' corrisposta un'indennita' di L. 70.000
          per   ciascuna  udienza  civile  o  penale,  anche  se  non
          dibattimentale,   e  per  l'attivita'  di  apposizione  dei
          sigilli,  nonche'  di  L.  110.000  per ogni altro processo
          assegnato e comunque definito o cancellato dal ruolo.
              3.  E'  altresi' dovuta un'indennita' di L. 500.000 per
          ciascun  mese  di  effettivo  servizio a titolo di rimborso
          spese  per  l'attivita'  di formazione, aggiornamento e per
          l'espletamento  dei  servizi generali di istituto. Nulla e'
          dovuto  per le cause cancellate che vengono riassunte e per
          le udienze complessivamente tenute oltre le 110 l'anno.
              3-bis.  In  materia  civile e' corrisposta altresi' una
          indennita'  di lire ventimila per ogni decreto ingiuntivo o
          ordinanza ingiuntiva emessi, rispettivamente, a norma degli
          articoli  641  e  186-ter  del  codice di procedura civile;
          l'indennita'  spetta  anche se la domanda di ingiunzione e'
          rigettata con provvedimento motivato.
              4. L'ammontare delle indennita' di cui ai commi 2 e 3 e
          3-bis  del  presente  articolo  e  di  cui  al  comma 2-bis
          dell'art.  15  e'  rideterminato ogni tre anni, con decreto
          emanato  dal  Ministro  della giustizia, di concerto con il
          Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
          economica,   in   relazione   alla   variazione,  accertata
          dall'ISTAT,  dell'indice  dei  prezzi  al  consumo  per  le
          famiglie  di  operai  e impiegati verificatasi nel triennio
          precedente.
              4-bis.  Le  indennita'  previste  dal presente articolo
          sono  cumulabili  con  i  trattamenti  pensionistici  e  di
          quiescenza comunque denominati.".
              "Art.  15.  (Coordinatore  dell'ufficio  del giudice di
          pace).   (Omissis)   -   2-bis.   Al   coordinatore  spetta
          un'indennita' di presenza mensile per l'effettivo esercizio
          delle  funzioni  di  lire  250.000 per gli uffici aventi un
          organico  fino  a  cinque  giudici, di lire 400.000 per gli
          uffici  aventi  un organico da sei a dieci giudici, di lire
          600.000 per gli uffici aventi un organico da undici a venti
          giudici e di lire 750.000 per tutti gli altri uffici.
              2-ter.  L'indennita'  di  cui  al comma 2-bis spetta al
          coordinatore  anche  se all'ufficio cui egli e' addetto non
          risulti effettivamente assegnato altro giudice.".
              -   L'art.   8  della  legge  22 luglio  1997,  n.  276
          (Disposizioni  per  la  definizione  del contenzioso civile
          pendente: nomina di giudici onorari aggregati e istituzione
          delle  sezioni stralcio nei tribunali ordinari), pubblicata
          nella  Gazzetta  Ufficiale  19 agosto  1997,  n. 192, cosi'
          recita:
              "Art.  8.  (Stato  giuridico,  indennita' e trattamento
          previdenziale).  -  1. I giudici onorari aggregati hanno lo
          stato giuridico di magistrati onorari.
              2. Ai giudici onorari aggregati e' attribuita, al netto
          dei  contributi  previdenziali,  una  indennita' di lire 20
          milioni annui da corrispondere a rate mensili, oltre a lire
          250.000  per ogni sentenza che definisce il processo ovvero
          per  ogni  verbale  di conciliazione, da corrispondere ogni
          tre mesi.
              3.  L'indennita' fissa di cui al comma 2 e' ridotta del
          50  per  cento,  qualora  il giudice aggregato onorario sia
          titolare  di  un  reddito  da  lavoro  autonomo,  da lavoro
          subordinato  o da pensione superiore a lire 5 milioni lordi
          mensili .
              4.  Il  Ministero  di  grazia  e  giustizia provvede al
          rimborso,   all'ente   di   appartenenza,   dei  contributi
          previdenziali  previsti  dalla legge. Per i giudici onorari
          aggregati  nominati  tra gli avvocati, iscritti al relativo
          albo,  il  Ministro  di  grazia  e  giustizia  provvede  al
          rimborso,   direttamente   all'avvocato,   dei  contributi,
          commisurati  alla  indennita'  da  lui  versati  alla Cassa
          nazionale di previdenza e assistenza.
              5.  L'indennita'  di  cui  al  comma  2  corrisposta ai
          giudici   onorari   aggregati  nominati  tra  gli  avvocati
          iscritti  al  relativo  albo  e'  considerata  a  tutti gli
          effetti  della  legge  20 settembre  1980,  n.  576,  quale
          reddito professionale.ยบ
              -  L'art.  4 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n.
          273  (Norme  di  attuazione, di coordinamento e transitorie
          del  decreto  del  Presidente della Repubblica 22 settembre
          1988,    n.    449,   recante   norme   per   l'adeguamento
          dell'ordinamento  giudiziario al nuovo processo penale ed a
          quello a carico degli imputati minorenni), pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 5 agosto 1989, n. 182, cosi' recita:
              "Art.  4  -  1.  Ai giudici onorari di tribunale spetta
          un'indennita'  di  L.  190.000  per  ogni udienza, anche se
          tenuta   in   camera   di  consiglio.  Non  possono  essere
          corrisposte piu' di due indennita' al giorno.
              2.  Ai vice procuratori onorari spetta un'indennita' di
          L.  190.000  per  ogni  udienza  in relazione alla quale e'
          conferita  la delega a norma dell'art. 72 del regio decreto
          30 gennaio   1941,   n.  12,  e  successive  modificazioni.
          L'indennita'  e'  corrisposta per intero anche se la delega
          e'  conferita  soltanto  per  uno o per alcuni dei processi
          trattati  nell'udienza. Non possono essere corrisposte piu'
          di due indennita' al giorno.
              3.  L'ammontare delle indennita' previste dai commi 1 e
          2  puo'  essere adeguato ogni tre anni, con decreto emanato
          dal  ministro  di  grazia  e  giustizia  di concerto con il
          ministro   del   tesoro,   in  relazione  alla  variazione,
          accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per
          le   famiglie  di  operai  e  impiegati,  verificatasi  nel
          triennio precedente.
              4.  La  spesa  relativa  gravera' sul capitolo 1589 del
          bilancio del ministero di grazia e giustizia.
              5.  Sono  abrogati  gli  articoli  32 comma 2 e 208 del
          regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.".