ART. 64 (L) (Indennita' dei magistrati onorari) 1. Ai giudici di pace, ai giudici onorari di tribunale, ai vice procuratori onorari e ai giudici onorari aggregati spettano le indennita' previste per lo svolgimento della loro attivita' di servizio, rispettivamente, e considerate le successive modificazioni, dagli articoli 11 e 15, commi 2-bis e 2-ter, della legge 21 novembre 1991, n. 374 per i giudici di pace, dall'articolo 4 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273 per i giudici onorari di tribunale ed i vice procuratori onorari, dall'articolo 8 della legge 22 luglio 1997, n. 276 per i giudici onorari aggregati.
Nota all'art. 64: - La legge 21 novembre 1991, n. 374, recante: "Istituzione del giudice di pace" e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 novembre 1991, n. 278, supplemento ordinario. Si trascrivono gli articoli 11 e 15, comma 2-bis e 2-ter. "Art. 11. (Indennita' spettanti al giudice di pace). - 1. L'ufficio del giudice di pace e' onorario. 2. Ai magistrati onorari che esercitano la funzione di giudice di pace e' corrisposta un'indennita' di L. 70.000 per ciascuna udienza civile o penale, anche se non dibattimentale, e per l'attivita' di apposizione dei sigilli, nonche' di L. 110.000 per ogni altro processo assegnato e comunque definito o cancellato dal ruolo. 3. E' altresi' dovuta un'indennita' di L. 500.000 per ciascun mese di effettivo servizio a titolo di rimborso spese per l'attivita' di formazione, aggiornamento e per l'espletamento dei servizi generali di istituto. Nulla e' dovuto per le cause cancellate che vengono riassunte e per le udienze complessivamente tenute oltre le 110 l'anno. 3-bis. In materia civile e' corrisposta altresi' una indennita' di lire ventimila per ogni decreto ingiuntivo o ordinanza ingiuntiva emessi, rispettivamente, a norma degli articoli 641 e 186-ter del codice di procedura civile; l'indennita' spetta anche se la domanda di ingiunzione e' rigettata con provvedimento motivato. 4. L'ammontare delle indennita' di cui ai commi 2 e 3 e 3-bis del presente articolo e di cui al comma 2-bis dell'art. 15 e' rideterminato ogni tre anni, con decreto emanato dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nel triennio precedente. 4-bis. Le indennita' previste dal presente articolo sono cumulabili con i trattamenti pensionistici e di quiescenza comunque denominati.". "Art. 15. (Coordinatore dell'ufficio del giudice di pace). (Omissis) - 2-bis. Al coordinatore spetta un'indennita' di presenza mensile per l'effettivo esercizio delle funzioni di lire 250.000 per gli uffici aventi un organico fino a cinque giudici, di lire 400.000 per gli uffici aventi un organico da sei a dieci giudici, di lire 600.000 per gli uffici aventi un organico da undici a venti giudici e di lire 750.000 per tutti gli altri uffici. 2-ter. L'indennita' di cui al comma 2-bis spetta al coordinatore anche se all'ufficio cui egli e' addetto non risulti effettivamente assegnato altro giudice.". - L'art. 8 della legge 22 luglio 1997, n. 276 (Disposizioni per la definizione del contenzioso civile pendente: nomina di giudici onorari aggregati e istituzione delle sezioni stralcio nei tribunali ordinari), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 19 agosto 1997, n. 192, cosi' recita: "Art. 8. (Stato giuridico, indennita' e trattamento previdenziale). - 1. I giudici onorari aggregati hanno lo stato giuridico di magistrati onorari. 2. Ai giudici onorari aggregati e' attribuita, al netto dei contributi previdenziali, una indennita' di lire 20 milioni annui da corrispondere a rate mensili, oltre a lire 250.000 per ogni sentenza che definisce il processo ovvero per ogni verbale di conciliazione, da corrispondere ogni tre mesi. 3. L'indennita' fissa di cui al comma 2 e' ridotta del 50 per cento, qualora il giudice aggregato onorario sia titolare di un reddito da lavoro autonomo, da lavoro subordinato o da pensione superiore a lire 5 milioni lordi mensili . 4. Il Ministero di grazia e giustizia provvede al rimborso, all'ente di appartenenza, dei contributi previdenziali previsti dalla legge. Per i giudici onorari aggregati nominati tra gli avvocati, iscritti al relativo albo, il Ministro di grazia e giustizia provvede al rimborso, direttamente all'avvocato, dei contributi, commisurati alla indennita' da lui versati alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza. 5. L'indennita' di cui al comma 2 corrisposta ai giudici onorari aggregati nominati tra gli avvocati iscritti al relativo albo e' considerata a tutti gli effetti della legge 20 settembre 1980, n. 576, quale reddito professionale.ยบ - L'art. 4 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449, recante norme per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale ed a quello a carico degli imputati minorenni), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 agosto 1989, n. 182, cosi' recita: "Art. 4 - 1. Ai giudici onorari di tribunale spetta un'indennita' di L. 190.000 per ogni udienza, anche se tenuta in camera di consiglio. Non possono essere corrisposte piu' di due indennita' al giorno. 2. Ai vice procuratori onorari spetta un'indennita' di L. 190.000 per ogni udienza in relazione alla quale e' conferita la delega a norma dell'art. 72 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni. L'indennita' e' corrisposta per intero anche se la delega e' conferita soltanto per uno o per alcuni dei processi trattati nell'udienza. Non possono essere corrisposte piu' di due indennita' al giorno. 3. L'ammontare delle indennita' previste dai commi 1 e 2 puo' essere adeguato ogni tre anni, con decreto emanato dal ministro di grazia e giustizia di concerto con il ministro del tesoro, in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nel triennio precedente. 4. La spesa relativa gravera' sul capitolo 1589 del bilancio del ministero di grazia e giustizia. 5. Sono abrogati gli articoli 32 comma 2 e 208 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.".