ART. 65 (L)
        (Indennita' dei giudici popolari nei collegi di assise)

     1.  Ai  giudici popolari spetta una indennita' di euro 25,82 per
  ogni giorno di effettivo esercizio della loro funzione.
     2.  L'indennita'  e'  aumentata  a euro 51,65 giornaliere per le
  prime  cinquanta udienze, a euro 56,81 giornaliere per le cinquanta
  udienze  successive,  e  a  euro  61,97  per le altre, se i giudici
  popolari  sono  lavoratori  autonomi  o lavoratori dipendenti senza
  diritto  alla  retribuzione  nel  periodo in cui esercitano le loro
  funzioni.
     3.  Ai  giudici popolari e' corrisposta una indennita' speciale,
  rapportata   a  ogni  giorno  di  effettivo  esercizio  della  loro
  funzione,  di  ammontare  pari  a  quella prevista dall'articolo 3,
  comma  1,  della  legge  19  febbraio 1981, n. 27, e dei successivi
  aumenti.
     4.  Ai  giudici  popolari  che  prestano servizio nelle corti di
  assise  o  nelle  corti  di  assise  di appello fuori del Comune di
  residenza  spettano le spese di viaggio e l'indennita' di trasferta
  nella  misura  stabilita,  rispettivamente,  per  i  magistrati  di
  tribunale  o per i consiglieri di corte di appello secondo le norme
  che disciplinano la missione dei dipendenti statali.
     5. Al giudice popolare citato e poi licenziato, purche' comparso
  in  tempo  utile per prestare servizio, spettano le indennita' e le
  spese di cui ai commi 1, 2 e 4.
 
          Note all'art. 65:
              -   Il   testo   dell'art.  3,  comma  1,  della  legge
          19 febbraio  1981,  n.  27 (Provvidenze per il personale di
          magistratura),    pubblicata   nella   Gazzetta   Ufficiale
          21 febbraio 1981, n. 52, e' il seguente:
              "1.  Fino  all'approvazione di una nuova disciplina del
          trattamento  economico  del  personale  di  cui  alla legge
          2 aprile  1979, n. 97, e' istituita a favore dei magistrati
          ordinari, in relazione agli oneri che gli stessi incontrano
          nello  svolgimento  della  loro  attivita', a decorrere dal
          1 luglio  1980,  una  speciale indennita' non pensionabile,
          pari  a  L. 4.400.000  annue,  da  corrispondersi  in ratei
          mensili    con    esclusione   dei   periodi   di   congedo
          straordinario,  di  aspettativa  per  qualsiasi  causa,  di
          assenza  obbligatoria o facoltativa previsti negli articoli
          4  e  7  della  legge  30 dicembre  1971,  n.  1204,  e  di
          sospensione dal servizio per qualsiasi causa.".