ART. 66 (L)
  (Indennita' degli esperti dei tribunali e delle sezioni di corte di
                          appello per i minori)

     1.  Agli  esperti  dei  tribunali  e  delle  sezioni di corte di
  appello  per  i  minori  sono  dovute  le indennita' previste per i
  giudici  onorari  di  tribunale  dall'articolo  4, commi 1 e 3, del
  decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273.
 
          Nota all'art. 66:
              -  Per  il  testo dell'art. 4, commi 1 e 3, del decreto
          legislativo n. 273/1989, si veda nota all'art. 64.