Art. 67 (L) Indennita' degli esperti dei tribunali di sorveglianza 1. Agli esperti dei tribunali di sorveglianza spetta il trattamento economico degli esperti di cui puo' avvalersi l'amministrazione penitenziaria, ai sensi dell'articolo 80, della legge 26 luglio 1975, n. 354; all'adeguamento del trattamento dei primi a quello dei secondi si provvede con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. 2. Agli esperti dei tribunali di sorveglianza che prestino servizio fuori della loro residenza spettano le spese e l'indennita' di cui all'articolo 65, comma 5, riferite ai magistrati di tribunale.
Nota all'art. 67: - Per la legge n. 354/1975 si veda la nota all'art. 6. Il testo dell'art. 80 cosi' recita: "Art. 80. (Personale dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena). - Presso gli istituti di prevenzione e di pena per adulti, oltre al personale previsto dalle leggi vigenti, operano gli educatori per adulti e gli assistenti sociali dipendenti dai centri di servizio sociale previsti dall'art. 72. L'amministrazione penitenziaria puo' avvalersi, per lo svolgimento delle attivita' di osservazione e di trattamento, di personale incaricato giornaliero, entro limiti numerici da concordare annualmente, con il Ministero del tesoro. Al personale incaricato giornaliero e' attribuito lo stesso trattamento ragguagliato a giornata previsto per il corrispondente personale incaricato. Per lo svolgimento delle attivita' di osservazione e di trattamento, l'amministrazione penitenziaria puo' avvalersi di professionisti esperti in psicologia, servizio sociale, pedagogia, psichiatria e criminologia clinica, corrispondendo ad essi onorari proporzionati alle singole prestazioni effettuate. Il servizio infermieristico degli istituti penitenziari, previsti dall'art. 59, e' assicurato mediante operai specializzati con la qualifica di infermieri. A tal fine la dotazione organica degli operai dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 275, emanato a norma dell'art. 17 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, e' incrementata di ottocento unita' riservate alla suddetta categoria. Tali unita' sono attribuite nella misura di seicentoquaranta agli operai specializzati e di centosessanta ai capi operai. Le modalita' relative all'assunzione di detto personale saranno stabilite dal regolamento di esecuzione.".