Art. 67 (L)
       Indennita' degli esperti dei tribunali di sorveglianza

    1.   Agli   esperti  dei  tribunali  di  sorveglianza  spetta  il
  trattamento   economico   degli   esperti  di  cui  puo'  avvalersi
  l'amministrazione  penitenziaria,  ai sensi dell'articolo 80, della
  legge  26  luglio 1975, n. 354; all'adeguamento del trattamento dei
  primi a quello dei secondi si provvede con decreto dirigenziale del
  Ministero   della   giustizia,   di   concerto   con  il  Ministero
  dell'economia e delle finanze.
    2.  Agli  esperti  dei  tribunali  di  sorveglianza  che prestino
  servizio   fuori   della   loro   residenza  spettano  le  spese  e
  l'indennita'   di   cui  all'articolo  65,  comma  5,  riferite  ai
  magistrati di tribunale.
 
          Nota all'art. 67:
              -  Per la legge n. 354/1975 si veda la nota all'art. 6.
          Il testo dell'art. 80 cosi' recita:
              "Art.   80.   (Personale   dell'amministrazione   degli
          istituti  di  prevenzione e di pena). - Presso gli istituti
          di  prevenzione  e  di  pena per adulti, oltre al personale
          previsto  dalle  leggi  vigenti,  operano gli educatori per
          adulti  e  gli  assistenti sociali dipendenti dai centri di
          servizio sociale previsti dall'art. 72.
              L'amministrazione  penitenziaria puo' avvalersi, per lo
          svolgimento   delle   attivita'   di   osservazione   e  di
          trattamento,  di  personale  incaricato  giornaliero, entro
          limiti numerici da concordare annualmente, con il Ministero
          del tesoro.
              Al  personale  incaricato  giornaliero e' attribuito lo
          stesso  trattamento ragguagliato a giornata previsto per il
          corrispondente personale incaricato.
              Per lo svolgimento delle attivita' di osservazione e di
          trattamento, l'amministrazione penitenziaria puo' avvalersi
          di  professionisti esperti in psicologia, servizio sociale,
          pedagogia,     psichiatria    e    criminologia    clinica,
          corrispondendo  ad  essi onorari proporzionati alle singole
          prestazioni effettuate.
              Il     servizio    infermieristico    degli    istituti
          penitenziari, previsti dall'art. 59, e' assicurato mediante
          operai specializzati con la qualifica di infermieri.
              A   tal   fine   la  dotazione  organica  degli  operai
          dell'amministrazione  degli  istituti  di  prevenzione e di
          pena,  di  cui  al  decreto del Presidente della Repubblica
          31 marzo  1971,  n. 275, emanato a norma dell'art. 17 della
          legge 28 ottobre 1970, n. 775, e' incrementata di ottocento
          unita'  riservate alla suddetta categoria. Tali unita' sono
          attribuite  nella  misura  di  seicentoquaranta agli operai
          specializzati e di centosessanta ai capi operai.
              Le modalita' relative all'assunzione di detto personale
          saranno stabilite dal regolamento di esecuzione.".