Articolo 122 
Archivi  di  Stato   e   archivi   storici   degli   enti   pubblici:
                    consultabilita' dei documenti 
 
  1. I documenti conservati negli archivi di Stato  e  negli  archivi
storici delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali nonche'
di  ogni  altro  ente   ed   istituto   pubblico   sono   liberamente
consultabili, ad eccezione: 
    a)  di  quelli  dichiarati  di  carattere  riservato,  ai   sensi
dell'articolo 125, relativi alla  politica  estera  o  interna  dello
Stato, che diventano consultabili cinquanta anni dopo la loro data; 
    b) di quelli contenenti i dati sensibili nonche' i dati  relativi
a  provvedimenti  di  natura  penale  espressamente  indicati   dalla
normativa in materia di trattamento dei dati personali, che diventano
consultabili quaranta anni dopo  la  loro  data.  Il  termine  e'  di
settanta anni se i dati sono idonei a rivelare lo stato di salute, la
vita sessuale o rapporti riservati di tipo familiare. 
  2. Anteriormente al decorso dei termini indicati  nel  comma  1,  i
documenti restano accessibili ai sensi della disciplina  sull'accesso
ai  documenti  amministrativi.  Sull'istanza  di   accesso   provvede
l'amministrazione che deteneva il documento prima  del  versamento  o
del deposito. 
  3. Alle disposizioni  del  comma  1  sono  assoggettati  anche  gli
archivi e i documenti di proprieta' privata depositati negli  archivi
di Stato e negli archivi storici degli enti pubblici, o agli  archivi
medesimi donati  o  venduti  o  lasciati  in  eredita'  o  legato.  I
depositanti e coloro che donano o vendono o lasciano  in  eredita'  o
legato i documenti possono anche stabilire la  condizione  della  non
consultabilita'  di  tutti  o  di  parte  dei  documenti  dell'ultimo
settantennio. Tale limitazione, cosi' come quella generale  stabilita
dal comma 1, non opera nei riguardi dei depositanti, dei donanti, dei
venditori e di qualsiasi  altra  persona  da  essi  designata;  detta
limitazione e' altresi' inoperante nei confronti degli  aventi  causa
dai depositanti, donanti e venditori, quando si tratti  di  documenti
concernenti oggetti patrimoniali, ai quali essi siano interessati per
il titolo di acquisto.