Articolo 124
       Consultabilita' a scopi storici degli archivi correnti

  1.  Salvo  quanto  disposto  dalla  vigente normativa in materia di
accesso  agli  atti  della  pubblica  amministrazione,  lo  Stato, le
regioni  e  gli  altri  enti  pubblici  territoriali  disciplinano la
consultazione  a  scopi  storici  dei  propri  archivi  correnti e di
deposito.
  2. La consultazione ai fini del comma 1 degli archivi correnti e di
deposito  degli  altri  enti  ed istituti pubblici, e' regolata dagli
enti ed istituti medesimi, sulla base di indirizzi generali stabiliti
dal Ministero.