Articolo 126
                    Protezione di dati personali

   1.  Qualora  il  titolare  di  dati  personali  abbia esercitato i
diritti  a  lui  riconosciuti  dalla  normativa  che ne disciplina il
trattamento,  i  documenti  degli  archivi  storici sono conservati e
consultabili  unitamente  alla  documentazione relativa all'esercizio
degli stessi diritti.
   2.  Su  richiesta  del  titolare medesimo, puo' essere disposto il
blocco  dei  dati  personali  che  non  siano  di rilevante interesse
pubblico,  qualora  il loro trattamento comporti un concreto pericolo
di  lesione  della  dignita',  della  riservatezza  o  dell'identita'
personale dell'interessato.
   3.  La  consultazione  per  scopi storici dei documenti contenenti
dati  personali e' assoggettata anche alle disposizioni del codice di
deontologia  e  di buona condotta previsto dalla normativa in materia
di trattamento dei dati personali.