Art. 165.
                  (Commissioni mediche ospedaliere)

  Il  giudizio sanitario sulle cause e sull'entita' delle menomazioni
dell'integrita'  fisica  del  dipendente ovvero sulle cause della sua
morte e' espresso dalle commissioni mediche ospedaliere istituite:
    a)  presso  gli  ospedali  militari  principali  o  secondari dei
comandi militari territoriali di regione;
    b)  presso  gli  ospedali  militari  marittimi  e  le  infermerie
autonome militari marittime;
    c) presso gli istituti medico legali dell'Aeronautica militare.
  Ciascuna  commissione  medica ospedaliera e' composta da almeno tre
ufficiali   medici,   compreso   il  presidente.  La  commissione  e'
presieduta    dal    direttore   dell'ospedale,   dell'infermeria   o
dell'istituto  medico presso cui e' costituita oppure da un ufficiale
medico superiore delegato dal direttore.
  La  commissione  medica  ospedaliera,  allorche'  si  pronuncia  in
relazione  ad  istanze di militari dei Corpi di polizia, e' integrata
da  un  ufficiale  medico del corpo di appartenenza del militare, con
voto consultivo; per i funzionari di pubblica sicurezza interviene un
ufficiale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.
  Nel  caso in cui gli accertamenti riguardino particolari infermita'
o lesioni, il presidente puo' chiamare a far parte della commissione,
di  volta in volta e per singoli casi, un medico specialista con voto
consultivo.