Art. 78 
 
 
    Violazioni in materia di dichiarazioni, documenti e registri 
 
  1. Salvo che il fatto costituisca reato,  chiunque,  pur  essendovi
tenuto, non effettua le dichiarazioni di raccolta, di produzione e di
giacenza di prodotti vitivinicoli previste,  ovvero  le  effettua  in
maniera difforme, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria
da 300 euro a 3.000 euro, aumentata nel  minimo  a  500  euro  se  la
dichiarazione comprende anche prodotti atti a  dare  DOP  o  IGP.  Si
applica la sanzione da 50 euro a 300 euro  a  chiunque  presenti  una
dichiarazione contenente errori o indicazioni inesatte non essenziali
ai fini della quantificazione e qualificazione  del  prodotto  o  del
conseguimento degli aiuti dell'Unione europea, nonche'  nel  caso  di
dichiarazioni riferite a superfici non  superiori  a  0,50  ettari  e
comunque per produzioni inferiori a 100 ettolitri o a 10 tonnellate. 
  2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque,  essendo  tenuto
alla presentazione della dichiarazione di vendemmia e  di  produzione
vitivinicola,   dichiari   un   quantitativo   maggiore   di   quello
effettivamente prodotto  e'  soggetto  alla  sanzione  amministrativa
pecuniaria da 2.000  euro  a  10.000  euro.  Se  il  quantitativo  di
prodotto oggetto di irregolarita' e' superiore a 10 tonnellate ovvero
a 100 ettolitri, l'importo  della  predetta  sanzione  amministrativa
pecuniaria e' raddoppiato. 
  3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque,  essendo  tenuto
alla presentazione della dichiarazione di giacenza, di vendemmia e di
produzione vitivinicola, presenta la stessa in  ritardo  e'  soggetto
alla sanzione amministrativa pecuniaria pari  a  1.000  euro.  Se  il
ritardo nella presentazione delle dichiarazioni suddette  non  supera
trenta giorni lavorativi, la sanzione  e'  ridotta  a  300  euro;  e'
aumentata a 500 euro se comprende anche vini a DOP e IGP. 
  4. Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  chiunque  viola  gli
obblighi relativi ai documenti di accompagnamento,  alla  tenuta  dei
registri e alla documentazione prevista come ufficiale dalla  vigente
normativa e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da  500
euro a 15.000 euro. Si applica la sanzione amministrativa  pecuniaria
da 150 euro a 4.000 euro nel caso di indicazioni  non  essenziali  ai
fini dell'identificazione dei soggetti interessati, della quantita' e
qualita' del prodotto o nel caso in cui il quantitativo di  prodotto,
oggetto di irregolarita', sia  inferiore  a  100  ettolitri  o  a  10
tonnellate o, per i prodotti confezionati, a 10 ettolitri.