(Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 153)
 
                              Art. 153. 
 
                       (Art. 154 T. U. 1926). 
 
  Agli effetti della vigilanza dell'autorita' di pubblica  sicurezza,
gli esercenti una professione sanitaria sono obbligati  a  denunziare
all'autorita' locale di pubblica  sicurezza,  entro  due  giorni,  le
persone da loro assistite o esaminate che siano affette  da  malattia
di mente o da grave infermita' psichica, le quali dimostrino o  diano
sospetto di essere pericolose a se' o agli altri. 
 
  L'obbligo si estende anche per le persone che risultano affette  da
cronica intossicazione prodotta da alcool o da sostanze stupefacenti.