(Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 154)
 
                              Art. 154. 
 
                       (Art. 155 T. U. 1926). 
 
  E' vietato mendicare in luogo pubblico o aperto al pubblico. 
 
  Le persone riconosciute dall'autorita' locale di pubblica sicurezza
inabili a qualsiasi proficuo  lavoro  e  che  non  abbiano  mezzi  di
sussistenza  ne'  parenti  tenuti  per  legge  agli  alimenti  e   in
condizione di poterli prestare sono proposte dal prefetto, quando non
sia possibile provvedere con la  pubblica  beneficenza,  al  Ministro
dell'interno  per  il  ricovero  in  un  istituto  di  assistenza   o
beneficenza del luogo o di altro Comune. 
 
  Il Ministro puo' autorizzare il prefetto  a  disporre  il  ricovero
dell'inabile in un istituto di assistenza o beneficenza. 
 
  Per il rimborso delle spese  di  ricovero  si  applicano  le  norme
stabilite per il domicilio di soccorso. 
 
  Quando il  comune  e  le  istituzioni  pubbliche  di  assistenza  o
beneficenza del domicilio di  soccorso  non  sono  in  condizione  di
provvedere in tutto o in parte, le spese sono in  tutto  in  parte  a
carico dello Stato.